OR Art. 963a -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 963a OR dal 2025

Art. 963a Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 963a Esonero dall’obbligo di allestimento

1 Una persona giuridica è esonerata dall’obbligo di allestire il conto di gruppo se:

  • 1. per due esercizi consecutivi, insieme con le imprese da essa controllate, non oltrepassa due dei valori seguenti:
  • a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
  • b. cifra d’affari di 40 milioni di franchi,
  • c. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua;
  • 2. è controllata da un’impresa il cui conto di gruppo è stato allestito e sottoposto a revisione ordinaria secondo le disposizioni svizzere o secondo disposizioni estere equivalenti; o
  • 3. ha delegato l’obbligo di allestire il conto di gruppo a un’impresa controllata conformemente all’articolo 963 capoverso 4.
  • 2 Il conto di gruppo dev’essere tuttavia allestito se:

  • 1. è necessario per garantire una valutazione il più possibile attendibile della situazione economica;
  • 2. (1) soci che rappresentino almeno il 20 per cento del capitale sociale, il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell’associazione lo richiedono;
  • 3. un socio o un membro di un’associazione personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi lo richiede;
  • 4. l’autorità di vigilanza sulle fondazioni lo richiede.
  • 3 Se i conti non sono redatti in franchi, la somma di bilancio e la cifra d’affari di cui al capoverso 1 numero 1 sono stabiliti rispettivamente in base al corso di conversione alla data della chiusura di bilancio e in base al corso medio annuale. (1)

    (1) (2)
    (2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

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