OR Art. 963a -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 963a OR dal 2025
Art. 963a Esonero dall’obbligo di allestimento
1 Una persona giuridica è esonerata dall’obbligo di allestire il conto di gruppo se:1. per due esercizi consecutivi, insieme con le imprese da essa controllate, non oltrepassa due dei valori seguenti:a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi,b. cifra d’affari di 40 milioni di franchi,c. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua; 2. è controllata da un’impresa il cui conto di gruppo è stato allestito e sottoposto a revisione ordinaria secondo le disposizioni svizzere o secondo disposizioni estere equivalenti; o3. ha delegato l’obbligo di allestire il conto di gruppo a un’impresa controllata conformemente all’articolo 963 capoverso 4.
2 Il conto di gruppo dev’essere tuttavia allestito se:1. è necessario per garantire una valutazione il più possibile attendibile della situazione economica;2. (1) soci che rappresentino almeno il 20 per cento del capitale sociale, il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell’associazione lo richiedono;3. un socio o un membro di un’associazione personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi lo richiede;4. l’autorità di vigilanza sulle fondazioni lo richiede.
3 Se i conti non sono redatti in franchi, la somma di bilancio e la cifra d’affari di cui al capoverso 1 numero 1 sono stabiliti rispettivamente in base al corso di conversione alla data della chiusura di bilancio e in base al corso medio annuale. (1)
(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
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