Art. 96 LD dal 2023

Art. 96 Compiti di sicurezza (1)
1 Nel quadro dei propri compiti di natura doganale e non doganale, nell’area di confine l’UDSC svolge anche compiti di sicurezza per contribuire alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione. Queste attivit sono coordinate con quelle della polizia federale e cantonale. (1)
2 Sono salvaguardate le competenze delle autorit penali nonché della polizia federale e cantonale. Rimane salvo l’articolo 97.
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).
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