Art. 95a LEF dal 2023

Art. 95a il coniuge o il partner registrato (1)
I crediti del debitore verso il suo coniuge o il suo partner registrato sono pignorati soltanto in caso di insufficienza dei suoi altri beni.
(1) Introdotto dal II 3 della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC (RU 1986 122; FF 1979 II 1119). Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.