Art. 95 CPS dal 2024

Art. 95 Disposizioni comuni
1 Prima di decidere circa lassistenza riabilitativa e le norme di condotta, il giudice e lautorit preposta allesecuzione delle pene possono chiedere una relazione allautorit cui competono lassistenza medesima, il controllo delle norme di condotta o lesecuzione dellinterdizione di esercitare unattivit o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. (1) L’interessato può esprimere il proprio parere in merito. Le sue osservazioni discordanti vanno menzionate nella relazione.
2 L’assistenza riabilitativa e le norme di condotta devono essere disposte e motivate nella sentenza o nella decisione.
3 Se il condannato si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta o se esse si rivelano inattuabili o non più necessarie, l’autorit competente ne riferisce al giudice o alle autorit preposte all’esecuzione delle pene.
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5 Nei casi previsti dal capoverso 3, il giudice può revocare la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell’esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d’attendersi che il condannato commetter nuovi reati.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullinterdizione di esercitare unattivit e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.