Art. 95 CPM dal 2023

Art. 95 Mutilazione
1. Chiunque, per mezzo di mutilazione od in altro modo, ad opera propria o di terzi, si rende inetto, del tutto o in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente,chiunque mutila od in altro modo rende taluno, con suo consenso, inetto, del tutto od in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.
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