LPPC Art. 95 -

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 95 LPPC dal 2025

Art. 95 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 95 Prestazioni commerciali dell’UFPP

1 L’UFPP può fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni:

  • a. sono strettamente correlate ai suoi compiti principali;
  • b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e
  • c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
  • 2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il DDPS può prevedere eccezioni per determinate prestazioni, se non ne risulta una concorrenza per l’economia privata.


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