OR Art. 942 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 942 OR dal 2025

Art. 942 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 942 Tutela giurisdizionale

1 Le decisioni degli uffici del registro di commercio sono impugnabili entro 30 giorni dalla loro notifica.

2 Ogni Cantone designa un tribunale superiore come unica autorità giudiziaria di ricorso.

3 Le autorità giudiziarie cantonali comunicano senza indugio le loro decisioni all’ufficio del registro di commercio e le notificano all’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio. (1)

(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 628; FF 2019 4321).

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Anwendung im Verwaltungsgericht

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
BSVD.2021.14 (AG.2021.261)Widerruf der amtlichen Auflösung infolge fehlenden RechtsdomizilsHandelsregister; Recht; Handelsregisteramt; Rechtsdomizil; Auflösung; HRegV; Frist; Anmeldung; Eintrag; Eintragung; Verfügung; Handelsregisteramts; Widerruf; Basel; Rechtsdomizils; Schweiz; Amtes; Verfahren; Schweizerische; Eingabe; Gericht; Über; Zustand; Aufforderung; Gesellschaft; Rechtseinheit