Art. 94 LIVA dal 2025
Art. 94 Altri provvedimenti di garanzia
1 Un’eccedenza a favore del contribuente risultante dal rendiconto d’imposta o dall’imputazione degli acconti al credito fiscale può essere: (1) a. compensata con debiti di periodi precedenti;b. accreditata per compensare debiti di periodi successivi, se il contribuente è in ritardo con i pagamenti o per altri motivi il credito fiscale appare verosimilmente messo in pericolo; l’importo accreditato frutta interesse, allo stesso tasso di quello rimuneratorio, a contare dal 61° giorno dopo la ricezione del rendiconto da parte dell’AFC e sino al momento della compensazione; oppurec. compensata con garanzie richieste dall’AFC.
2 Se il contribuente non ha né domicilio né sede sociale in Svizzera, l’AFC può inoltre esigere la prestazione di garanzie secondo l’articolo 93 capoverso 7 per i debiti probabili.
3 In caso di ripetuto pagamento tardivo, l’AFC può obbligare il debitore a effettuare pagamenti anticipati mensili o bimensili.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 438]; [FF 2021 2363]).
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