Art. 94 LPPC dal 2023

Art. 94 Comunicazione di dati
1 Gli organi cantonali addetti ai controlli comunicano all’UFPP i dati riguardanti i militi di cui lo stesso necessita per l’adempimento dei compiti secondo la presente legge.
2 Comunicano all’assicurazione militare i dati riguardanti i militi di cui la stessa necessita per adempiere i suoi compiti secondo la LAM (1) .
3 L’UFPP può mettere a disposizione degli organi cantonali responsabili dell’istruzione le valutazioni del potenziale per funzioni di quadro o di specialista dei partecipanti ai servizi d’istruzione della Confederazione.
(1) RS 833.1Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.