LPPC Art. 94 - Comunicazione di dati

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 94 LPPC dal 2023

Art. 94 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 94 Comunicazione di dati

1 Gli organi cantonali addetti ai controlli comunicano all’UFPP i dati riguardanti i militi di cui lo stesso necessita per l’adempimento dei compiti secondo la presente legge.

2 Comunicano all’assicurazione militare i dati riguardanti i militi di cui la stessa necessita per adempiere i suoi compiti secondo la LAM (1) .

3 L’UFPP può mettere a disposizione degli organi cantonali responsabili dell’istruzione le valutazioni del potenziale per funzioni di quadro o di specialista dei partecipanti ai servizi d’istruzione della Confederazione.

(1) RS 833.1

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