CCS Art. 94 - Principi dell’ordinamento economico

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 94 CCS dal 2024

Art. 94 Costituzione federale della Confederazione Svizzera (CCS) drucken

Art. 94 Economia Principi dell’ordinamento economico

1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libert economica.

2 Tutelano gli interessi dell’economia nazionale e contribuiscono con l’economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.

3 Nell’ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all’economia privata.

4 Sono ammissibili deroghe al principio della libert economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.


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