Art. 93 LPPC dal 2025

Art. 93 Dati personali Trattamento di dati
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3 Se necessario per l’adempimento dei loro compiti secondo la presente legge, i Cantoni possono trattare i dati personali riguardanti i militi. In particolare, possono trattare i dati sanitari riguardanti i militi necessari per la valutazione dell’idoneità a prestare un servizio imminente.
4 Dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile, i dati di cui al capoverso 3 sono conservati per cinque anni e poi distrutti.
5 ... (5)
(1) (3)(2) (4)
(3) Nuovo testo del per. giusta l’all. 2 n. 3 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
(4) Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
(5) Abrogato dall’all. n. 17 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.