Art. 93 LPPC dal 2023

Art. 93 Titolo quarto: Dati personali Trattamento di dati
1 Per adempiere i suoi compiti nel quadro del reclutamento (art. 34) e dei controlli (art. 47), l’UFPP tratta i dati personali riguardanti i militi nel sistema PISA. A tal fine può trattare i seguenti dati: (1)
2 Per organizzare i servizi d’istruzione, l’UFPP tratta i dati personali riguardanti i partecipanti ai corsi in un apposito sistema di gestione. A tal fine può trattare i seguenti dati: (1)
3 Se necessario per l’adempimento dei loro compiti secondo la presente legge, i Cantoni possono trattare i dati personali riguardanti i militi. In particolare, possono trattare i dati sanitari riguardanti i militi necessari per la valutazione dell’idoneit a prestare un servizio imminente.
4 Dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile, i dati di cui al capoverso 3 sono conservati per cinque anni e poi distrutti.
5 ... (5)
(1) (3)(2) (4)
(3) Nuovo testo del per. giusta l’all. 2 n. 3 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
(4) Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
(5) Abrogato dall’all. n. 17 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorit ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.