Art. 93 LStrl dal 2022
Art. 93 (1) Obbligo di assistenza e copertura dei costi
1 Su richiesta delle autorit? federali o cantonali competenti, le imprese di trasporto aereo assistono senza indugio le persone trasportate cui è rifiutata l’entrata nello spazio Schengen. (2)
2 L’obbligo di assistenza comprende:a. il trasporto immediato della persona in questione dalla Svizzera al Paese di provenienza, allo Stato che ha rilasciato i documenti di viaggio o a un altro Stato che ne garantisce l’ammissione;b. l’assunzione delle spese scoperte di accompagnamento e delle altre spese usuali di mantenimento e d’assistenza, fino al momento in cui la persona in questione parte o entra in Svizzera.
3 L’impresa di trasporto aereo che non è in grado di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza è inoltre tenuta ad assumere: (3) a. per un periodo massimo di sei mesi, le spese scoperte di mantenimento e d’assistenza occasionate alle autorit? federali o cantonali, compresi i costi di carcerazione ordinata sulla base del diritto in materia di stranieri;b. i costi dell’accompagnamento;c. i costi del rinvio coatto.
4 Il capoverso 3 non si applica nel caso in cui la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell’articolo 22 LAsi (4) . Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamit? naturali. (5)
5 Il Consiglio federale può stabilire una somma forfetaria basata sulle spese prevedibili.
6 Si possono chiedere garanzie.
(1) Nuovo testo giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 ([RU 2008 5405 ]art. 2 lett. a). (2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 ([RU 2015 3023]; [FF 2013 2195]). (3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 ([RU 2015 3023]; [FF 2013 2195]). (4) [RS 142.31] (5) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 ([RU 2008 5407 ][5405 ]art. 2 lett. c; [FF 2007 7149]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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