OR Art. 928c -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 928c OR dal 2025

Art. 928c Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 928c

1 Per identificare le persone fisiche le autorità del registro di commercio utilizzano sistematicamente il numero AVS

2 Comunicano il numero AVS soltanto ai servizi e alle istituzioni che ne necessitano per adempiere i loro compiti legali relativi al registro di commercio e sono autorizzati a utilizzarlo sistematicamente.

3 Alle persone fisiche iscritte nella banca dati centrale delle persone è inoltre attribuito un numero personale non significante.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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