OR Art. 928b -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 928b OR dal 2025
Art. 928b Banche dati centrali
1 L’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio gestisce le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone iscritti nei registri dei Cantoni. (1) Le banche dati centrali servono a distinguere e localizzare gli enti giuridici e le persone registrati, nonché a collegare tali dati.
2 La registrazione dei dati nella banca dati centrale degli enti giuridici è di competenza dell’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio. (1) Quest’ultima provvede affinché i dati pubblici riguardanti gli enti giuridici siano gratuitamente accessibili per la consultazione individuale via Internet.
3 La registrazione dei dati nella banca dati centrale delle persone spetta agli uffici del registro di commercio. L’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio provvede affinché i dati delle persone fisiche siano gratuitamente accessibili per la consultazione individuale via Internet. (3)
4 La Confederazione è responsabile della sicurezza dei sistemi d’informazione e della legalità del trattamento dei dati.
(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2023 628]; [FF 2019 4321]).
(3) Per. introdotto dal n. I 1 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2023 628]; [FF 2019 4321]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.