OR Art. 928b -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 928b OR dal 2024

Art. 928b Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 928b Banche dati centrali

1 L’autorit federale di alta vigilanza gestisce le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone iscritti nei registri dei Cantoni. Le banche dati centrali servono a distinguere e localizzare gli enti giuridici e le persone registrati, nonché a collegare tali dati.

2 La registrazione dei dati nella banca dati centrale degli enti giuridici è di competenza dell’autorit federale di alta vigilanza. Quest’ultima provvede affinché i dati pubblici riguardanti gli enti giuridici siano gratuitamente accessibili per la consultazione individuale via Internet.

3 La registrazione dei dati nella banca dati centrale delle persone spetta agli uffici del registro di commercio.

4 La Confederazione è responsabile della sicurezza dei sistemi d’informazione e della legalit del trattamento dei dati.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.