Art. 928a II. Collaborazione tra le autorit?
1 Le autorit? del registro di commercio collaborano nell’adempimento dei loro compiti. Si trasmettono tutte le informazioni e i documenti necessari per adempiere i loro compiti.
2 Salvo disposizione contraria della legge, le autorit? giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni comunicano agli uffici del registro di commercio i fatti che richiedono un’iscrizione, una modifica o una cancellazione.
3 Per le informazioni e le comunicazioni non sono dovuti emolumenti.