Art. 917 B. Verso la societ? , i soci e i creditori
1 Qualora gli amministratori od i liquidatori violino, intenzionalmente o per negligenza, i doveri loro imposti dalla legge nel caso d’insolvenza della societ? , essi rispondono verso questa, verso i singoli soci e verso i creditori, del danno che ne è derivato.
2 L’azione per un danno cagionato alla societ? e subìto soltanto indirettamente dai soci o dai creditori soggiace alle disposizioni sulla societ? anonima.