Art. 91 LIFD dal 2024

Art. 91 (1) Lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte
1 I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all’estero sono assoggettati all’imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attivit lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all’imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 37a.
2 Sono assoggettate all’imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 anche le persone domiciliate all’estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d’impresa in Svizzera; ne è eccettuata l’imposizione dei marittimi che lavorano a bordo di navi d’alto mare..
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attivit lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.