LADI1 Art. 91 - Capitale d’esercizio delle casse

Einleitung zur Rechtsnorm LADI1:



Art. 91 LADI1 dal 2024

Art. 91 Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI1) drucken

Art. 91 Capitale d’esercizio delle casse

1 L’ufficio di compensazione provvede affinché ogni cassa disponga di un capitale d’esercizio adeguato ai suoi oneri, attinto al fondo di compensazione. La cassa amministra il suo capitale d’esercizio a titolo fiduciario.

2 In caso di bisogno, le casse possono chiedere anticipazioni all’ufficio di compensazione.


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