Art. 90 LCStr dal 2025
Art. 90 Disposizioni penali Infrazione alle norme della circolazione (1)
1
È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale.
2
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
3
È punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l’effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore.
In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena detentiva minima di un anno può essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante secondo l’articolo 48 del Codice penale (2) , in particolare se l’autore ha agito per motivi onorevoli. (3)
In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria se nei dieci anni precedenti l’atto l’autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi. (3)
4 di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 30 km/h; di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 50 km/h; di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 80 km/h; di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è superiore a 80 km/h. (5)
5
L’articolo 237 numero 2 del Codice penale (6) non è applicabile in questi casi.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455).(2) RS 311.0
(3) (4)
(4) Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026).
(5) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026).
(6) RS 311.0
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
