LCStr Art. 90 -

Einleitung zur Rechtsnorm LCStr:



Art. 90 LCStr dal 2025

Art. 90 Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) drucken

Art. 90 Disposizioni penali Infrazione alle norme della circolazione (1)

1

 È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale.

2

 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.

3

 È punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l’effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore.

3bis

 In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena detentiva minima di un anno può essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante secondo l’articolo 48 del Codice penale (2) , in particolare se l’autore ha agito per motivi onorevoli. (3)

3ter

 In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria se nei dieci anni precedenti l’atto l’autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi. (3)

4 È considerata grave l’inosservanza di un limite di velocità se la velocità massima consentita è superata:

  • a.

    di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 30 km/h;

  • b.

    di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 50 km/h;

  • c.

    di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 80 km/h;

  • d.

    di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è superiore a 80 km/h. (5)

  • 5

     L’articolo 237 numero 2 del Codice penale (6) non è applicabile in questi casi.

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455).
    (2) RS 311.0
    (3) (4)
    (4) Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026).
    (5) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026).
    (6) RS 311.0

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