LPPC Art. 9 - Allerta, allarme e informazione in caso di evento

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 9 LPPC dal 2025

Art. 9 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 9 Allerta, allarme e informazione in caso di evento

1 L’UFPP è competente per i sistemi di:

  • a. allerta alle autorità in caso di pericolo imminente;
  • b. allarme alla popolazione in caso di evento;
  • c. informazione della popolazione in caso di pericolo imminente e in caso di evento.
  • 2 Gestisce un sistema per dare l’allarme alla popolazione.

    3 Gestisce altri sistemi per la diffusione di informazioni e istruzioni sul comportamento da adottare.

    4 La Confederazione gestisce un canale radio di emergenza.

    5 La Confederazione assicura che i sistemi di cui ai capoversi 1 lettere b e c nonché 2–4 siano accessibili anche alle persone con disabilità.

    6 Il Consiglio federale può delegare all’UFPP la competenza di emanare disposizioni:

  • a. sulla diffusione di informazioni e istruzioni sul comportamento da adottare;
  • b. sugli aspetti tecnici dei sistemi per allertare le autorità, per dare l’allarme e informare la popolazione nonché del canale radio di emergenza.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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