Art. 9 LPPC dal 2025
Art. 9 Allerta, allarme e informazione in caso di evento
1 L’UFPP è competente per i sistemi di:a. allerta alle autorità in caso di pericolo imminente;b. allarme alla popolazione in caso di evento;c. informazione della popolazione in caso di pericolo imminente e in caso di evento.
2 Gestisce un sistema per dare l’allarme alla popolazione.
3 Gestisce altri sistemi per la diffusione di informazioni e istruzioni sul comportamento da adottare.
4 La Confederazione gestisce un canale radio di emergenza.
5 La Confederazione assicura che i sistemi di cui ai capoversi 1 lettere b e c nonché 2–4 siano accessibili anche alle persone con disabilità.
6 Il Consiglio federale può delegare all’UFPP la competenza di emanare disposizioni:a. sulla diffusione di informazioni e istruzioni sul comportamento da adottare;b. sugli aspetti tecnici dei sistemi per allertare le autorità, per dare l’allarme e informare la popolazione nonché del canale radio di emergenza.
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