Art. 9 LADI1 dal 2024

Art. 9 Termini quadro
1 Per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti. (1)
2 Il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
3 Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.
4 Se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo l’indennit di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.