LAgr Art. 89a - Neutralità concorrenziale

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 89a LAgr dal 2025

Art. 89a Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 89a (1) Neutralità concorrenziale

1 Il progetto non deve influire sulla concorrenza nei confronti delle aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico.

2 Prima di approvare il progetto, il Cantone accerta la neutralità concorrenziale.

3 Le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico, le loro organizzazioni professionali e le associazioni di categoria possono essere consultate. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

4 Le aziende artigianali che non hanno esperito un rimedio giuridico in merito alla neutralità concorrenziale entro il termine di pubblicazione cantonale non sono più legittimate a ricorrere.

5 La neutralità concorrenziale accertata con decisione passata in giudicato non può più essere contestata.

(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463, 3863; FF 2012 1757).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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