Art. 89a LAgr dal 2025

Art. 89a (1) Neutralità concorrenziale
1 Il progetto non deve influire sulla concorrenza nei confronti delle aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico.
2 Prima di approvare il progetto, il Cantone accerta la neutralità concorrenziale.
3 Le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico, le loro organizzazioni professionali e le associazioni di categoria possono essere consultate. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
4 Le aziende artigianali che non hanno esperito un rimedio giuridico in merito alla neutralità concorrenziale entro il termine di pubblicazione cantonale non sono più legittimate a ricorrere.
5 La neutralità concorrenziale accertata con decisione passata in giudicato non può più essere contestata.
(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463, 3863; FF 2012 1757).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.