Art. 89a LADI1 dal 2024

Art. 89a (1) Responsabilit dei servizi della Confederazione e delle casse di compensazione
1 Le domande di risarcimento degli assicurati o di terzi di cui all’articolo 78 LPGA (2) contro l’ufficio di compensazione, il fondo di compensazione, le casse di compensazione dell’AVS, l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS o la commissione di sorveglianza vanno presentate al servizio competente; quest’ultimo statuisce mediante decisione.
2 Per la responsabilit delle casse di compensazione dell’AVS verso la Confederazione si applica per analogia l’articolo 70 LAVS (3) . L’ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l’importo del risarcimento.
(1) Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).(2) RS 830.1
(3) RS 831.10
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