Art. 89 LPPC dal 2025

Art. 89 Infrazioni alle disposizioni d’esecuzione
1 Chiunque viola intenzionalmente disposizioni emanate in esecuzione della presente legge e la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo è punito con la multa.
2 Nei casi gravi o in caso di recidiva la pena è della multa sino a 20 000 franchi. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.
3 Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l’autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale; può ammonire l’interessato.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.