LSerFi Art. 88 - Scambio di informazioni

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 88 LSerFi dal 2024

Art. 88 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 88 Scambio di informazioni

La FINMA, l’organismo di vigilanza, il servizio di registrazione, l’organo di verifica, l’organo di mediazione e il DFF possono trasmettersi le informazioni non accessibili al pubblico di cui necessitano per l’adempimento dei loro compiti.


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