Art. 88 LPPC dal 2023
Art. 88 Capitolo 10: Disposizioni penali Infrazioni alla presente legge
1 È punito con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:a. in qualit di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile non d seguito a una convocazione o chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un’assenza autorizzata, eccede la durata di un congedo o si sottrae in altro modo all’obbligo di prestare servizio;b. disturba servizi d’istruzione o interventi della protezione civile, oppure ostacola le persone che prestano servizio di protezione civile;c. incita pubblicamente a rifiutare di prestare servizio di protezione civile o di eseguire le misure ordinate dalle autorit .
2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
3 È punito con la multa chiunque intenzionalmente:a. in qualit di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile:1. si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli,2. non ottempera agli ordini di servizio,3. utilizza l’equipaggiamento personale fuori dal servizio,4. viola gli obblighi di notificazione di cui all’articolo 44 capoverso 4;b. disattende ordini o istruzioni sul comportamento relativi all’allarme;c. abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d’identit per il personale della protezione civile.
4 Nei casi di cui al capoverso 3 lettere a numeri 2–4 nonché b e c, se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.
5 Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entit , l’autorit competente può rinunciare a sporgere denuncia penale; può ammonire l’interessato.
6 Sono fatti salvi il perseguimento penale e l’azione civile in virtù di altre leggi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.