LPPC Art. 88 - Infrazioni alla presente legge

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 88 LPPC dal 2023

Art. 88 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 88 Capitolo 10: Disposizioni penali Infrazioni alla presente legge

1 È punito con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

  • a. in qualit di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile non d seguito a una convocazione o chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un’assenza autorizzata, eccede la durata di un congedo o si sottrae in altro modo all’obbligo di prestare servizio;
  • b. disturba servizi d’istruzione o interventi della protezione civile, oppure ostacola le persone che prestano servizio di protezione civile;
  • c. incita pubblicamente a rifiutare di prestare servizio di protezione civile o di eseguire le misure ordinate dalle autorit .
  • 2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

    3 È punito con la multa chiunque intenzionalmente:

  • a. in qualit di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile:
  • 1. si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli,
  • 2. non ottempera agli ordini di servizio,
  • 3. utilizza l’equipaggiamento personale fuori dal servizio,
  • 4. viola gli obblighi di notificazione di cui all’articolo 44 capoverso 4;
  • b. disattende ordini o istruzioni sul comportamento relativi all’allarme;
  • c. abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d’identit per il personale della protezione civile.
  • 4 Nei casi di cui al capoverso 3 lettere a numeri 2–4 nonché b e c, se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

    5 Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entit , l’autorit competente può rinunciare a sporgere denuncia penale; può ammonire l’interessato.

    6 Sono fatti salvi il perseguimento penale e l’azione civile in virtù di altre leggi.


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    Anwendung im Verwaltungsgericht

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    AG515.211 Verordnung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau-Bevölkerung; Bevölkerungs; Bevölkerungsschutz; Koordination; Zivilschutz; Koordinationsstelle; Schutz; Kanton; Aufgebot; Einsatz; Gemeinde; Kader; Führung; Entschädigung; Dienst; Sicherheit; Sicherheitsveranstaltung; Vorgabe; Vorgaben; Bundes; Teilnahme; Kaderkurs; Ausbildung; Leistung; Region; Grund; Aufgaben
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