Art. 88 CCS dal 2022

Art. 88 (1) Sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili
1 La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili.
2 Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizzazione e la manutenzione di tali reti, nonché per informare sulle medesime. In tale contesto rispetta le competenze dei Cantoni.
3 Nell’adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Sostituisce i sentieri, i percorsi pedonali o le vie ciclabili che deve sopprimere.
(1) Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2018, in vigore dal 23 set. 2018 (DF del 13 mar. 2018, DCF del 21 gen. 2019; RU 2019 525; FF 2016 1493, 2017 5033, 2018 1549, 2019 1181).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.