Art. 87 LDP dal 2022
Art. 87 Rilevazioni statistiche
1 La Confederazione tiene statistiche sulle elezioni e votazioni popolari federali; tali statistiche, a livello comunale, distrettuale e cantonale, informano:a. per le elezioni: sul numero di voti ottenuti dai candidati e dalle liste elettorali;b. per le votazioni: sul numero di voti favorevoli ottenuti dagli oggetti in votazione. (1)
1bis Il Consiglio federale può ordinare altre rilevazioni statistiche sulle elezioni al Consiglio nazionale e sulle votazioni popolari. (2)
2 Udito il competente governo cantonale, può prevedere che in determinati Comuni il voto sia espresso separatamente in funzione del sesso e del gruppo d’et? .
3 Il segreto del voto non dev’essere pregiudicato.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 ([RU 2015 543]; [FF 2013 7909]). (2) Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 ([RU 2015 543]; [FF 2013 7909]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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