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Legge federale sui diritti politici (LDP)

Art. 87 LDP dal 2022

Art. 87 Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 87 Rilevazioni statistiche

1 La Confederazione tiene statistiche sulle elezioni e votazioni popolari federali; tali statistiche, a livello comunale, distrettuale e cantonale, informano:

  • a. per le elezioni: sul numero di voti ottenuti dai candidati e dalle liste elettorali;
  • b. per le votazioni: sul numero di voti favorevoli ottenuti dagli oggetti in votazione. (1)
  • 1bis Il Consiglio federale può ordinare altre rilevazioni statistiche sulle elezioni al Consiglio nazionale e sulle votazioni popolari. (2)

    2 Udito il competente governo cantonale, può prevedere che in determinati Comuni il voto sia espresso separatamente in funzione del sesso e del gruppo d’et? .

    3 Il segreto del voto non dev’essere pregiudicato.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).
    (2) Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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