Art. 87 LStrl dal 2022
Art. 87 Contributi federali
1 La Confederazione versa ai Cantoni:a. (1) per ogni straniero ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 LAsi (2) ;b. (3) per ogni rifugiato ammesso provvisoriamente e per ogni apolide secondo l’articolo 31 capoverso 2, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi;c. (4) per le persone la cui ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato, la somma forfettaria di cui all’articolo 88 capoverso 4 LAsi, sempre che la stessa non sia gi? stata versata precedentemente;d. (5) per ogni apolide ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 e ogni apolide contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP (6) o dell’articolo 49a o 49abis CPM (7) o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 della presente legge, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi.
2 L’assunzione delle spese di partenza e il versamento di un aiuto al ritorno sono retti dagli articoli 92 e 93 LAsi.
3 Le somme forfettarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono versate per un periodo massimo di sette anni dopo l’entrata in Svizzera. (8)
4 La somma forfettaria di cui al capoverso 1 lettera d è versata per un periodo massimo di cinque anni dopo il riconoscimento dell’apolidia. (9)
(1) Nuovo testo giusta dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 4375 ][5357]; [FF 2010 3889 ]6503). (2) [RS 142.31] (3) Nuovo testo giusta dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2016 3101], [2017 6171]; [FF 2014 6917]). (4) Introdotta dal n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2006 4745], [2007 5573]; [FF 2002 6087]). (5) Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015 ([RU 2016 3101], [2017 6171]; [FF 2014 6917]). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 ([RU 2021 565]; [2022 300]; [FF 2019 3935]). (6) [RS 311.0] (7) [RS 321.0] (8) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2016 3101], [2017 6171]; [FF 2014 6917]). (9) Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2016 3101], [2017 6171]; [FF 2014 6917]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
www.admin.ch.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen?
Hier geht es zur Registrierung.