Art. 86a CPM dal 2023

Art. 86a Sabotaggio (1)
Chiunque distrugge o danneggia impianti o cose che servono all’armata ovvero ne mette in pericolo l’uso,chiunque non eseguisce prestazioni contrattuali per l’esercito o non le eseguisce conformemente al contratto,chiunque impedisce, turba o mette in pericolo l’attivit di un’autorit o di un funzionario;chiunque fabbrica, si procura, conserva, trasmette ad altri o usa oggetti di vestiario o d’equipaggiamento o segni distintivi dell’esercito svizzero o delle sue organizzazioni ausiliarie,e scientemente nuoce con ciò alla difesa nazionale o la mette in pericolo,
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