LPP Art. 86a - Comunicazione di dati

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 86a LPP dal 2022

Art. 86a Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 86a (1) Comunicazione di dati

1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

  • a. alle autorit d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti;
  • abis. (2) all’ufficio specializzato designato dal diritto cantonale (art. 40), qualora ne necessiti per riscuotere alimenti non pagati o garantire il versamento di alimenti futuri;
  • b. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;
  • c. ai tribunali penali e alle autorit istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;
  • d. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 1889 (3) sulla esecuzione e sul fallimento;
  • e. alle autorit fiscali, qualora riguardino il versamento di prestazioni della previdenza professionale e siano necessari per l’applicazione delle leggi in materia fiscale;
  • f. (4) alle autorit di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 del Codice civile (5) ;
  • g. (6) ...
  • 2 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

  • a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;
  • b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
  • bbis. (7) agli organi di un’altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero AVS;
  • c. alle autorit competenti per l’imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990 (8) sull’imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
  • d. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 (9) sulla statistica federale;
  • e. alle autorit istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
  • f. (10) all’ufficio AI competente per il rilevamento tempestivo conformemente all’articolo 3b LAI (11) o nell’ambito della collaborazione interistituzionale secondo l’articolo 68bis LAI e agli istituti d’assicurazione privati secondo l’articolo 68bis capoverso 1 lettera b LAI;
  • g. (12) al Servizio delle attivit informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015 (13) sulle attivit informative.
  • 3 I dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorit fiscali nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 1965 (14) sull’imposta preventiva.

    4 I dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati è garantito.

    5 Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:

  • a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
  • b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.
  • 6 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.

    7 Il Consiglio federale disciplina le modalit di comunicazione e d’informazione della persona interessata.

    8 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).
    (2) Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2015 4299 5017, 2020 5; FF 2014 489).
    (3) RS 281.1
    (4) Introdotto dall’all. n. 27 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
    (5) RS 210
    (6) Introdotta dall’all. n. 10 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Abrogata dall’all. n. II 16 della LF del 25 set. 2015 sulle attivit informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
    (7) Introdotta dall’all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
    (8) RS 642.11
    (9) RS 431.01
    (10) Introdotta dall’all. n. 5 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
    (11) RS 831.20
    (12) Introdotto dall’all. n. 10 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della LF del 25 set. 2015 sulle attivit informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
    (13) RS 121
    (14) RS 642.21

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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