LFus Art. 86 - Principio

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 86 LFus dal 2023

Art. 86 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 86 Sezione 2: Trasferimento di patrimonio Principio

1 Le fondazioni iscritte nel registro di commercio possono trasferire l’intero patrimonio o parte di esso, con attivi e passivi, a un altro soggetto giuridico.

2 Si applica per analogia l’articolo 78 capoverso 2. Il contratto di trasferimento è retto dagli articoli 70–72 e la protezione dei creditori e dei lavoratori dagli articoli 75–77.


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