LPPC Art. 86 - Ricorsi contro le decisioni cantonali di ultimo grado

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 86 LPPC dal 2023

Art. 86 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 86 Ricorsi contro le decisioni cantonali di ultimo grado

1 Nelle controversie di natura non pecuniaria, le decisioni delle autorit cantonali di ultimo grado sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale, salvo quelle concernenti le chiamate in servizio.

2 Il DDPS può impugnare le decisioni delle autorit cantonali di ultimo grado con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Su domanda dell’UFPP, le autorit cantonali di ultimo grado notificano allo stesso senza indugio e gratuitamente le loro decisioni.


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