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Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)

Art. 86 LStrl dal 2023

Art. 86 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 86 Aiuto sociale e assicurazione malattie

1 I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso di emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili gli articoli 80a–84 LAsi (1) concernenti i richiedenti l’asilo. Il sostegno agli stranieri ammessi provvisoriamente deve consistere, di norma, in prestazioni in natura. L’entit? del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera. (2)

1bis Le disposizioni sulla concessione di prestazioni di aiuto sociale ai rifugiati cui la Svizzera ha concesso l’asilo si applicano anche:

  • a. ai rifugiati ammessi provvisoriamente;
  • b. (3) ai rifugiati contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP (4) , dell’articolo 49a o 49abis CPM (5) o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 della presente legge;
  • c. agli apolidi ai sensi dell’articolo 31 capoversi 1 e 2; e
  • d. (3) agli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP, dell’articolo 49a o 49abis CPM o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 della presente legge. (7)
  • 2 Per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria malattie per gli stranieri ammessi provvisoriamente, si applicano le corrispondenti disposizioni per i richiedenti l’asilo della LAsi e della legge federale del 18 marzo 1994 (8) sull’assicurazione malattie.

    (1) RS 142.31
    (2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
    (3) (6)
    (4) RS 311.0
    (5) RS 321.0
    (6) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
    (7) Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
    (8) RS 832.10

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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