LADI1 Art. 85f - Promovimento della collaborazione interistituzionale

Einleitung zur Rechtsnorm LADI1:



Art. 85f LADI1 dal 2024

Art. 85f Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI1) drucken

Art. 85f (1) Promovimento della collaborazione interistituzionale

1 I servizi cantonali, gli uffici regionali di collocamento, i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e le casse collaborano strettamente con:

  • a. gli uffici di orientamento professionale;
  • b. i servizi sociali;
  • c. gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati;
  • d. gli organi di esecuzione dell’assicurazione invalidit e dell’assicurazione contro le malattie;
  • e. (2) gli organi d’esecuzione pubblici e privati della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione;
  • f. le autorit cantonali incaricate della formazione professionale;
  • g. l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
  • h. altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati.
  • 2 In deroga agli articoli 32 e 33 LPGA (3) , gli organi di cui al capoverso 1 lettere a–h possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare gli atti e i dati registrati nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 83 capoverso 1bis lettera a della presente legge e all’articolo 35a capoverso 1 LC (4) se: (5)

  • a. la persona interessata riceve prestazioni da uno di questi organi e d il suo consenso; e
  • b. gli organi menzionati accordano la reciprocit agli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
  • 3 Gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici dell’assicurazione invalidit sono reciprocamente esonerati dall’obbligo del segreto (art. 33 LPGA) nella misura in cui:

  • a. non vi si opponga alcun interesse privato preponderante; e
  • b. le informazioni e i documenti sono utilizzati nei casi in cui non è ancora stabilito in modo chiaro qual è l’organo che assicura il finanziamento:
  • 1. per decidere qual è il provvedimento di reintegrazione adeguato per l’interessato, e
  • 2. per stabilire le pretese dell’interessato nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione invalidit .
  • 4 Lo scambio di dati ai sensi del capoverso 3 può aver luogo anche senza il consenso dell’interessato e, in deroga all’articolo 32 LPGA, anche oralmente in casi specifici. Occorre in seguito informare l’interessato sullo scambio di dati e sul suo contenuto.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
    (2) Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
    (3) RS 830.1
    (4) RS 823.11
    (5) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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