Art. 85f LADI1 dal 2024
Art. 85f (1) Promovimento della collaborazione interistituzionale
1 I servizi cantonali, gli uffici regionali di collocamento, i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e le casse collaborano strettamente con:a. gli uffici di orientamento professionale;b. i servizi sociali;c. gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati;d. gli organi di esecuzione dell’assicurazione invalidit e dell’assicurazione contro le malattie;e. (2) gli organi d’esecuzione pubblici e privati della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione;f. le autorit cantonali incaricate della formazione professionale;g. l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);h. altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati.
2 In deroga agli articoli 32 e 33 LPGA (3) , gli organi di cui al capoverso 1 lettere a–h possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare gli atti e i dati registrati nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 83 capoverso 1bis lettera a della presente legge e all’articolo 35a capoverso 1 LC (4) se: (5) a. la persona interessata riceve prestazioni da uno di questi organi e d il suo consenso; eb. gli organi menzionati accordano la reciprocit agli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
3 Gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici dell’assicurazione invalidit sono reciprocamente esonerati dall’obbligo del segreto (art. 33 LPGA) nella misura in cui:a. non vi si opponga alcun interesse privato preponderante; eb. le informazioni e i documenti sono utilizzati nei casi in cui non è ancora stabilito in modo chiaro qual è l’organo che assicura il finanziamento:1. per decidere qual è il provvedimento di reintegrazione adeguato per l’interessato, e 2. per stabilire le pretese dell’interessato nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione invalidit .
4 Lo scambio di dati ai sensi del capoverso 3 può aver luogo anche senza il consenso dell’interessato e, in deroga all’articolo 32 LPGA, anche oralmente in casi specifici. Occorre in seguito informare l’interessato sullo scambio di dati e sul suo contenuto.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 ([RU 2003 1728]; [FF 2001 1967]).
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 ([RU 2017 6521], [2018 3171]; [FF 2013 2045], [2016 2471]).
(3) [RS 830.1]
(4) [RS 823.11]
(5) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 ([RU 2021 338]; [FF 2019 3659]).
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