Art. 85a LPP dal 2022
Art. 85a (1) Trattamento di dati personali
Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalit , di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:a. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;c. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;d. sorvegliare l’esecuzione della presente legge;e. allestire statistiche;f. (2) assegnare o verificare il numero AVS.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 ([RU 2000 2689]; [FF 2000 205]).
(2) Introdotta dall’all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 ([RU 2007 5259]; [FF 2006 471]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.