LPP Art. 85a - Trattamento di dati personali

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 85a LPP dal 2022

Art. 85a Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 85a (1) Trattamento di dati personali

Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalit , di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

  • a. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
  • b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
  • c. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
  • d. sorvegliare l’esecuzione della presente legge;
  • e. allestire statistiche;
  • f. (2) assegnare o verificare il numero AVS.
  • (1) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).
    (2) Introdotta dall’all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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