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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR)

Art. 857 OR dal 2023

Art. 857 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 857 2. Ragguagli

1 I soci sono in diritto di richiamare l’attenzione dell’ufficio di revisione sulle partite dubbie e di chiedere i necessari schiarimenti.

2 L’ispezione dei libri e della corrispondenza è loro concessa soltanto dietro espressa autorizzazione dell’assemblea generale o dietro decisione dell’amministrazione ed a condizione che sia salvaguardato il segreto degli affari.

3 Il giudice può ordinare che la societ? dia al socio, mediante estratto autenticato dei libri o della corrispondenza, informazioni su fatti determinati importanti per l’esercizio del diritto di controllo. L’ordinanza non deve compromettere gl’interessi della societ? .

4 Il diritto di controllo dei soci non potr? essere tolto o menomato né dallo statuto né dalle deliberazioni d’un organo sociale.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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