Art. 85 CPM dal 2025

Art. 85 Omissione
illecita di raggiungere il corpo
Chiunque in tempo di guerra, essendo stato separato dal suo corpo di truppa, omette di raggiungerlo o di unirsi al corpo più vicino,chiunque, durante il tempo di guerra, essendo stato fatto prigioniero di guerra, omette, alla fine della sua prigionia, di annunciarsi immediatamente a qualche truppa od autorità militare,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
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