Art. 846 CCS dal 2022

Art. 846 1. In genere
1 Il credito risultante dalla cartella ipotecaria non può riferirsi al rapporto fondamentale né implicare condizioni o controprestazioni.
2 La cartella ipotecaria può contenere convenzioni accessorie concernenti l’interesse, l’ammortamento del debito e la disdetta nonché altre clausole accessorie relative al credito risultante dalla cartella. È ammesso il rinvio a una convenzione separata.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.