OR Art. 844 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 844 OR dal 2025

Art. 844 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 844 Termine di disdetta e data del recesso

1 Il recesso non può aver luogo se non alla fine dell’esercizio annuale e dietro preavviso di almeno un anno.

2 Lo statuto può stabilire un termine di disdetta più breve e permettere il recesso anche durante l’esercizio annuale.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.