OR Art. 840 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 840 OR dal 2024
Art. 840 Dichiarazione d’ingresso
1 Chi vuol acquistare la qualit di socio deve presentare una dichiarazione scritta.
2 Nelle societ cooperative, nelle quali, oltre alla responsabilit del patrimonio sociale, esiste una responsabilit personale dei singoli soci o un loro obbligo d’eseguire versamenti suppletivi, la dichiarazione d’ingresso deve contenere l’espressa assunzione di questi obblighi.
3 Sull’ammissione di nuovi soci decide l’amministrazione, eccetto che secondo lo statuto sia sufficiente la dichiarazione d’ingresso o necessaria una deliberazione dell’assemblea generale.
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