Art. 84 LCA dal 2024

Art. 84 bb. Le quote
1 Se l’assicurazione è devoluta ai discendenti che hanno diritto alla successione ed al coniuge superstite o al partner registrato superstite in qualit di beneficiari, la somma assicurata spetta per una met al coniuge o partner e per l’altra met ai discendenti secondo il loro diritto successorio. (1)
2 Se furono designati quali beneficiari altri eredi, l’assicurazione è loro devoluta secondo il rispettivo diritto successorio.
3 Se più persone non successibili sono designate come beneficiari senza precisa indicazione delle quote rispettive, l’assicurazione è loro devoluta in parti uguali.
4 Scomparendo uno dei beneficiari, la sua quota si aggiunge in parti uguali a quelle degli altri.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.