LFus Art. 84 - Impugnazione della decisione di fusione di fondazioni di famiglia e fondazioni ecclesiastiche

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 84 LFus dal 2023

Art. 84 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 84 (1) Impugnazione della decisione di fusione di fondazioni di famiglia e fondazioni ecclesiastiche

Nelle fondazioni di famiglia e nelle fondazioni ecclesiastiche, i destinatari titolari di pretese giuridiche e i membri dell’organo superiore della fondazione che non hanno approvato la decisione di fusione possono, se le condizioni della fusione non sono adempiute, impugnarla dinanzi al giudice entro tre mesi.

(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

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