Art. 83 LFus dal 2023

Art. 83 Approvazione ed esecuzione della fusione
1 Gli organi superiori delle fondazioni sottoposte alla vigilanza dell’ente pubblico devono chiedere l’approvazione della fusione all’autorit competente. La domanda scritta deve attestare l’adempimento delle condizioni della fusione. Vanno allegati alla domanda i bilanci delle fondazioni verificati dal revisore abilitato e la relazione di revisione. (1)
2 È competente l’autorit di vigilanza della fondazione trasferente. Se vi sono più fondazioni trasferenti, la fusione dev’essere approvata da ogni autorit di vigilanza.
3 Dopo aver esaminato la domanda, l’autorit di vigilanza emana una decisione e, in caso d’approvazione, chiede l’iscrizione della fusione all’ufficio del registro di commercio.
4 Le condizioni di validit giuridica della fusione sono rette dall’articolo 22 capoverso 1.
(1) Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 2 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della societ a garanzia limitata; adeguamento del diritto della societ anonima, della societ cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.