Art. 82a LADI1 dal 2024

Art. 82a (1) Responsabilit verso gli assicurati e i terzi
1 Le domande di risarcimento degli assicurati e di terzi di cui all’articolo 78 LPGA (2) vanno presentate alla cassa competente; quest’ultima statuisce mediante decisione.
2 La responsabilit si estingue se la persona lesa non presenta la sua domanda entro un anno a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole.
(1) Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).(2) RS 830.1
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