OR Art. 828 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 828 OR dal 2025
Art. 828 Nozione e costituzione A. Società cooperativa del diritto delle obbligazioni
1 La società cooperativa è l’unione d’un numero variabile di persone o di società commerciali, organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale l’incremento o la salvaguardia, mediante un’azione comune, di interessi economici dei suoi membri o persegue uno scopo di utilità pubblica. (1)
2 Non è ammessa la costituzione di società cooperative con un capitale anticipatamente determinato.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 957]; [FF 2015 2849]).
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