LAgr Art. 81 - Approvazione da parte dell’UFAG

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 81 LAgr dal 2025

Art. 81 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 81 Approvazione da parte dell’UFAG

1 Se il mutuo, da solo o aggiunto al saldo di precedenti mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale o di crediti d’investimento, supera un determinato importo (importo limite), il Cantone sottopone la decisione all’Ufficio federale per approvazione. Il Consiglio federale stabilisce l’importo limite.

2 L’Ufficio federale comunica al Cantone entro 30 giorni se approva la decisione o se decide esso stesso nel merito. Prima di decidere sente il parere del Cantone.


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