LPPC Art. 81 - Determinazione del risarcimento

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 81 LPPC dal 2025

Art. 81 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 81 Determinazione del risarcimento

1 L’ammontare del risarcimento è determinato, per analogia, in base agli articoli 42, 43 capoversi 1 e 1bis, 44 capoverso 1, 45–47, 49 e 53 del Codice delle obbligazioni (CO) (1) .

2 In caso di responsabilità del personale insegnante della protezione civile o di militi è inoltre tenuto conto del loro comportamento in servizio, delle loro condizioni finanziarie e del tipo di servizio.

(1) RS 220

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